ALLE ORIGINI DEL DIRITTO

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Oggi vi presenterò un argomento le cui origini affondano nella storia antica: il diritto. Prima di iniziare a parlarvene aprirò una breve parentesi riguardo il diritto ai giorni nostri.

Intanto che cos’è il diritto?

Il diritto è l’insieme delle norme giuridiche, ovvero le regole a cui lo Stato ci sottopone giornalmente. Il diritto si divide in:

  • DIRITTO POSITIVO che comprende le norme che ogni cittadino deve rispettare all’interno di uno Stato, evitando di incorrere in sanzioni. Esso comprende anche il diritto privato (commerciale e civile) e il diritto pubblico (costituzionale, amministrativo, penale e processuale);
  • DIRITTO NATURALE che comprende le norme proprie della natura umana (diritto alla vita, libertà etc.). Questi diritti sono stati riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dai paesi dell’ONU.

I Romani furono coloro che principalmente posero le basi con la loro idea di ius (diritto) di ciò che è il diritto moderno (anche grazie alla sistemazione che questa materia ebbe a partire dalla dinastia dei Severi) dato che tante delle nostre leggi e normative derivano dall’antica Roma. All’epoca dei Romani si contrapponevano due tipi di ius: lo ius gentium che era il diritto delle genti, il quale era applicato solamente agli stranieri e lo ius civile, che era il diritto vigente all’interno della civitas, il quale era applicato solamente ai Romani. Ma che cosa sono lo ius gentium e lo ius civile e qual è la loro storia?

Nel diritto romano lo ius gentium era il complesso delle norme giuridiche fondate sulla ragione naturale (naturalis ratio) comune a tutti i popoli (gentes) che avevano raggiunto un pari grado di sviluppo. Tale complesso di norme sorse a seguito dell’intensificarsi dei traffici commerciali con popoli stranieri, al fine di regolare i rapporti negoziali tra cives romani e peregrini. Per la disciplina di siffatti rapporti non era possibile fare ricorso alle norme dello ius civile, poiché allo straniero non era applicabile il diritto romano. Per soddisfare tale esigenza fu istituito nel 241 a.C. un magistrato speciale, ovvero il praetor peregrinus che era deputato a presiedere i processi tra soggetti non muniti della cittadinanza romana ed elaborava le norme dirette a risolvere i relativi conflitti. Poiché lo ius gentium comprendeva un gruppo di disposizioni basate sulla ragione naturale e suscettibili di applicazione generalizzata per tutti i popoli, Gaio lo denominò anche ius naturale. Per esempio una regola di ius gentium è lo stesso divieto di uccidere, che solitamente viene considerata una regola di diritto naturale. Invece lo ius civile è quella parte del diritto romano derivato dai mores maiorum, dalle XII tavole (451-450 a.C.) e dalla loro interpretatio e sviluppatosi poi nel periodo preclassico per opera soprattutto dei giuristi. Esso è la evoluzione laica dello ius Quiritium*, il diritto più antico dei Romani, strettamente connesso con la religione e rivelato dai pontefici. Verso la fine del periodo preclassico anche il diritto sorto da una lex o da un plebiscito aveva finito con l’essere incluso nello ius civile, mentre nel corso del I secolo d.C. questo venne a comprendere anche il diritto derivante da un senatoconsulto o da una costituzione imperiale, ritenuti atti con forza di legge.

*L ‘ordinamento giuridico di Roma nel periodo arcaico: il nucleo originario del diritto romano privato era formato dai mores maiorum, dai costumi di vita comuni a tutte le famiglie originarie, e dalle leges regiæ. Oggetto dello ius Quiritium fu la regolamentazione giuridica dei rapporti tra le diverse familiæ. Lo ius Quiritium non disciplinò i rapporti interni alle singole famiglie, ma quelli interfamiliari  al fine di rendere possibile una pacifica convivenza nella civitas.

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